Art. 29.
(Riunione obbligatoria dei ricorsi).

      1. In qualunque momento, il presidente della sezione, anche su istanza motivata delle parti, deve disporre con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.
      2. Se i processi pendono davanti a sezioni diverse il presidente del tribunale

 

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tributario, d'ufficio o su istanza motivata di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, deve determinare con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma 1.
      3. Il collegio, d'ufficio o su istanza motivata di parte, deve riunire i ricorsi che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi se pendono presso la stessa sezione; se pendono presso altre sezioni, d'ufficio o su istanza motivata di parte, deve rimettere gli atti al presidente del tribunale tributario per i provvedimenti di cui al comma 2.